DPCM
DL RILANCIO
ORDINANZE REGIONE LAZIO
NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO: ULTERIORI RIAPERTURE DI ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI ED ECONOMICHE
L’ordinanza consente la ripresa di molte attività che erano ancora ferme (dalle strutture termali ai circoli ricreativi) e rende pubbliche le linee guida di molte strutture che riapriranno nei prossimi giorni, come i campeggi e altre attrezzature, i parchi tematici e di divertimento e i centri benessere
A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le ulteriori seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:
– stabilimenti termali e centri per il benessere fisico.
A decorrere dal 3 giugno 2020 sono inoltre consentiti:
a. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale e collettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).
b. l’attività di formazione professionale, per la parte pratica e di stage/tirocinio;
c. l’attività dei centri ricreativi e culturali.
A decorrere dal 15 giugno 2020 sono inoltre consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani.
Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura (allegate all’ordinanza).
Nuove Linee guida per la riapertura, allegate all’ordinanza, per:
– ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)
– SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA (scheda in corso di predisposizione nelle more della data di decorrenza consentita delle attività)
– COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
– ESERCIZI COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
– CENTRI COMMERCIALI
– UFFICI APERTI AL PUBBLICO
– PISCINE
– PALESTRE
– MANUTENZIONE DEL VERDE
– MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
– STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
– RIFUGI DI MONTAGNA
– ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
– NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
– INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
– FORMAZIONE PROFESSIONALE
– PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
– STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
– PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:
a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
c. attività artigianali;
d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
f. agenzie di viaggio.
2. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed allegate alla presente ordinanza.
3. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:
a. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
b. l’attività nautica di diporto;
c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
d. l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
e. l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
f. l’apicultura;
g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.
SCHEDE TECNICHE
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto
ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID – 19 n. 20/2020 “Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e
assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS – CoV -2” e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
Ordinanza Regione Lazio 19 maggio 2020
A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza (20 maggio 2020) sono consentite:
l’attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi).
b. l’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.
2. dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:
a. palestre e piscine;
b. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
c. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).
3. A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:
a. le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;
b. le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante;
c. i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.
4. Le attività di cui alla presente ordinanza devono svolgersi nel rispetto:
a. dei contenuti delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, ovvero le Linee guida in corso di predisposizione per le attività a decorrenza differita;
b. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
c. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
5. Resta fermo che, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, cui si aggiungono, con la presente ordinanza, le attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari.
ORDINANZA SINDACALE
Con Ordinanza Sindacale del 30 maggio, sono stati stabiliti nuovi orari di apertura per le attività commerciali sull’intero territorio della città di Roma.
Sono esclusi dalla disciplina del provvedimento gli esercizi commerciali la cui utenza si concentra in particolari fasce orarie, quali i laboratori di prodotti alimentari (ad esempio gelaterie, pizzerie al taglio, pasticcerie, rosticcerie), i negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici. Stesso dicasi per acconciatori ed estetisti, i cui clienti restano più a lungo all’interno del negozio e necessitano quindi di orari prolungati, e per le attività di autoriparazione come le autofficine (meccanici, elettrauto, carrozzieri, gommisti), e le concessionarie auto con laboratorio di riparazione e assistenza, anche al fine di supportare in questa fase la possibilità di utilizzo di mezzi privati per effettuare gli spostamenti per lavoro o altra necessità.
Continuano a non essere sottoposti al provvedimento anche il commercio su aree pubbliche, le edicole, le tabaccherie, farmacie e parafarmacie, gli esercizi all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, oltre a qualunque altra attività non espressamente menzionata.
Le altre attività – raggruppate per tipologia – seguiranno tre diverse fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato:
• F1: raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori. Potranno decidere fra due opzioni: F1A (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00) ed F1B (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura non prima delle ore 19.00).
• F2: comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00.
• F3: costituita da esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo tra le 10.00 e le 11.00 – chiusura non prima delle ore 19.00.
Le disposizioni dell’Ordinanza valgono anche per gli esercizi commerciali e artigianali inseriti nei Centri Commerciali. Le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie potranno scegliere discrezionalmente tra gli orari della fascia F2 e quelli della fascia F3.
Quanto alla giornata di domenica e ai festivi, l’eventuale orario di apertura al pubblico non è assoggettato alle fasce sopra menzionate ma alla normativa regionale e statale di riferimento.
Per gli esercizi commerciali che svolgono attività mista – settore alimentare e non alimentare – sarà possibile scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte, relativamente ai titoli posseduti. Vale l’obbligo di esporre, in maniera tale da essere visibili anche all’esterno del locale, il codice scelto o assegnato (F1A, F1B, F2, F3) nonché il relativo orario di esercizio.
Circolare del capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno ai prefetti del 2 maggio 2020.
E’ stata inviata ai prefetti ed è disponibile online la circolare contenente le azioni operative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPcm) 26 aprile 2020 su contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’obiettivo del nuovo quadro di regole, spiega il documento, è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.
E’ stata emanata l’Ordinanza della Regione Lazio che disciplina la fase 2 legata all’emergenza Covid.
Il testo e le misure indicate hanno lo scopo di consentire una graduale ripresa delle attività, garantendo sicurezza per i cittadini.
Di seguito il testo dell’ordinanza, nella parte relativa alle misure da applicare.
Allo scopo di consentire che lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità di cui all’art. 8 al decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 siano svolte nel pieno rispetto di ogni misura per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, la riattivazione delle stesse è subordinata all’adozione del Piano regionale territoriale ed alla comunicazione attestante l’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel citato Piano che, il gestore della struttura, deve effettuare sia al Comune presso il quale insiste la medesima, sia all’ Azienda sanitaria locale di riferimento.
2. Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività:
per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili.
nell’ambito delle attività di cantieristica navale, la “consegna di magazzino”, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o comunque finalizzate alla consegna.
lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro;
nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l’attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori
la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;
l’attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3.Le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma osservano le seguenti misure:
rilevazione della temperatura agli ingressi;
obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti;
chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti in gestione ai singoli operatori (magazzini e/o stand interni ed esterni).
4.Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività:
l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;
l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Per ulteriori specifiche, consultare le FAQ. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.
entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza.
Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
La presente ordinanza avrà validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.