Archivi categoria: Informazioni utili

Open Days Servizi Educativi Capitolini da 0 a 3 anni del municipio roma I

Open Days dei Servizi Educativi da 0 a 3 anni del Municipio Roma I Centro – Anno Scolastico 2021/2022

Fino al 22 marzo 2021 è possibile presentare domanda per le iscrizioni ai Servizi Educativi 0-3 di Roma Capitale per l’ anno educativo 2021/2022. Le famiglie interessate dovranno presentare le domande esclusivamente in modalità online attraverso il portale di Roma Capitale:

http://www.comune.roma.it .

Per maggiori informazioni visita il sito del Municipio:

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS735716

I Servizi Educativi Capitolini nel Municipio Roma I Centro, vista l’impossibilità di visitare le scuole a causa dell’emergenza sanitaria in atto e in previsione delle iscrizioni per l’A.E. 2021/2022, invitano pertanto le famiglie interessate a visionare le brochure delle scuole pubblicate in ciascuno dei link seguenti e a contattare telefonicamente le strutture al fine di ricevere tutte le informazioni relative ai servizi offerti.

[ Asilo Nido “La Porta Magica” ]

[ Asilo Nido “Brontolo”]

[ Asilo Nido “San Gregorio al Celio ]

[ Asilo Nido “Micronido Colombo” ]

[ Asilo Nido “Il Maggiolino” ]

[ Asilo Nido “G. Mameli” ]

[ Scuola dell’Infanzia “Alberto Cadlolo – Sezione Ponte” ]

[ Asilo Nido “Coccole & Co.” ]

[ Scuola dell’Infanzia “Ruggero Bonghi – Sezione Ponte” ]

[ Polo educativo per l’Infanzia “E. Pestalozzi: Asilo Nido “Angolo dei Piccoli” e Sezione Ponte Pestalozzi” ]

[ Scheda riepilogativa: “Angolo dei piccoli”, “Coccole & Co”, “La Porta Magica”, “San Gregorio al Celio”, “Sez. Ponte Bonghi”, “Sez. Ponte Pestalozzi” ]

[ Scuola “Luigi Pianciani – Sezione Ponte” ]

[ Scuola “Paola Bicocca – Sezione Ponte” ]

[ Asilo Nido “I Coccetti” ]

[ Asilo Nido “Pinocchio”

[ Asilo Nido “Iqbal” ]

[ Servizio Educativo per Bambini “Tempo lineare” ]

[ Asilo Nido “Ruspoli” ]

ROMA, COLLE OPPIO: Retake, Caritas e I Municipio insieme per il decoro del parco.

È partito oggi un progetto di cura del territorio e inclusione sociale nell’ambito del *#PattodiComunità*Da un protocollo tra *Retake, Coop. Roma Solidarietà, Primo Municipio, So.r.Te, Parrocchia di San Martino ai Monti e il sostegno di tantissime associazioni e comitati di zona* parte la manutenzione, ogni mercoledi, dell’area del parco di Colle Oppio vicino alla mensa e al servizio docce della parrocchia. Una collaborazione tra chi usufruisce di memsa e docce, abitanti del rione, associazioni e servizi sociali municipali anche attaverso l’avvio di tirocini. *Per una comunità inclusiva e che si prende cura del territorio*

ROMA: MUNICIPIO I, FIRMATO PROTOCOLLO PER LA CURA DEI BENI COMUNI E L’INCLUSIONE SOCIALE.

Roma: Municipio I, firmato protocollo per cura dei beni comuni e l’inclusione socialeRoma, 28 nov 15:04 – (Agenzia Nova)

Il Municipio Roma I ha firmato un protocollo d’intesa con Retake Roma, Sorte Aps, la parrocchia dei santi Silvestro e Martino ai Monti e Crs – Cooperativa Roma solidarietà – Caritas per la cura dei beni comuni e l’inclusione sociale. Lo rende noto la presidente del Municipio Roma I Sabrina Alfonsi e l’assessore alle Politiche sociali del Municipio Emiliano Monteverde. “Il protocollo – si legge in una nota – definisce lo svolgimento nel tempo di iniziative finalizzate alla cura dei beni comuni in un’ampia zona del rione Monti, in particolare nel parco del Colle Oppio e delle aree urbane in cui la Caritas e la Parrocchia di San Martino ai Monti offrono servizi di assistenza alle persone senza dimora. Il progetto – continua la nota – prevede il loro coinvolgimento attivo con l’obiettivo di dare vita a percorsi d’inclusione sociale con appuntamenti costanti di manutenzione dell’area, momenti di cura del territorio e di formazione delle persone coinvolte. Il Municipio prevede inoltre nel protocollo l’inserimento di persone con disagio sociale attraverso tirocini e la presa in carico dei servizi sociali delle persone coinvolte dalle altre organizzazioni. Condizione per poter andare oltre è che le persone coinvolte non perdano e anzi riacquistino la propria dignità, superino condizioni di abbandono, si sentano parte della comunità e da questa vengano percepiti come una risorsa e non come un problema. Il progetto, in piena sintonia con il Patto di comunità promosso recentemente dal nostro Municipio, mira a recuperare un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e istituzioni abbattendo le barriere verso l’altro”, conclude la nota.

(Rer) © Agenzia Nova – Riproduzione riservata

CENTRI ESTIVI, COME OTTENERE IL BONUS

E’ disponibile la nuova procedura per le domande per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, per i figli fino a 12 anni, come previsto dal decreto Rilancio (Messaggio inps n. 2350 del 5 giugno). 

Possono fare richiesta:

coloro che non hanno fatto domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro (ovvero di 2.000 euro, per il personale di strutture sanitarie forze di polizia e di soccorso)

coloro che abbiano già richiesto i 600 euro (ovvero i 1.000 euro per le categorie previste) onde ottenere l’integrazione di ulteriori 600 euro (o 1000 )

Possono accedere alla misura:

dipendenti del settore privato;

iscritti in via esclusiva alla Gestione separata

autonomi iscritti all’INPS;

autonomi iscritti alle casse professionali.

I bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020 (ad esempio, in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare). 

il bonus è alternativo alla fruizione del congedo straordinario per COVID 19 (anch’esso ampliato a 30 giorni dal decreto Rilancio) inoltre, con riferimento all’altro genitore, si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido

Possono altresì accedere alla misura i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico COVID, appartenenti alle seguenti categorie:

medici;

infermieri;

tecnici di laboratorio biomedico;

tecnici di radiologia medica;

operatori sociosanitari;

personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In tali casi, i bonus sono riconosciuti dall’INPS nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per nucleo familiare. Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori, che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l’importo fino ad un massimo di 1.000 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda potrà essere erogato l’importo residuo. 

Documentazione 

Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

Centri e attività diurne (L);

Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);

Ludoteche (L1);

Centri di aggregazione sociale (LA2);

Centri per le famiglie (LA3);

Centri diurni di protezione sociale (LA4);

Asili e servizi per la prima infanzia (LB);

Asilo Nido (LB1);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Qualora si richieda l’accredito su un IBAN dell’Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la documentazione come indicato nel messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020.

In fase di acquisizione della domanda se l’importo richiesto è eccedente i 1.000 euro e la modalità scelta è il bonifico domiciliato, la procedura non consente di proseguire. È necessario indicare, in tal caso, un IBAN oppure ridurre l’importo richiesto ed eventualmente fare un’altra nuova domanda.

Modalità di compilazione e presentazione della domanda

Sono tre le modalità previste per presentare la domanda

  • Procedura online sul sito INPS

L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito http://www.inps.it al seguente indirizzo: sezione “Servizi online”> “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate >“Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS. Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:

richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:

– sito internet http://www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

– Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06

164164 (a pagamento da rete mobile);

richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

  • Procedura tramite il contact center multicanale

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

  • Patronati e CAF

Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, al riguardo, in deroga a quanto già previsto, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica.

Test sierologici: tutto quello che c’è da sapere

La Regione Lazio ha definito un percorso, per tutti i cittadini, con lo scopo di individuare coloro che in questi mesi sono entrati in contatto con il Covid-19 (Determinazione 13 maggio 2020, n. G05717).

Test sierologici, tutto quello che c’è da sapere


Il primo passo è un esame del sangue (test sierologico) per individuare la presenza di anticorpi IgG che si rintracciano nel sangue dopo un paio di settimane dal contatto con il virus.

Per effettuare il test occorre recarsi nei laboratori analisi pubblici e privati abilitati, muniti di ricetta bianca del medico curante (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, specialista, medico competente, etc.) e tessera sanitaria. Il test sierologico nelle strutture pubbliche avrà il costo di €15,23.

L’eventuale risposta negativa al test non va in alcun modo interpretata come una immunità al virus. La negatività indica, con un elevato livello di probabilità, che l’organismo non è venuto a contatto con il virus SARS-CoV-2, ma non è assoluta garanzia dell’assenza di infezione da SARS-CoV-2.

L’esito negativo del test sierologico non attribuisce in alcun modo una “patente di immunità”.

In caso di risposta positiva al test sierologico si dovrà tempestivamente effettuare un tampone naso/orofaringeo per scoprire se l’infezione è attiva ovvero se si è a rischio di trasmettere l’infezione ad altri.

https://www.salutelazio.it/test-sierologici  

PROVVEDIMENTI FASE 2

DPCM


DL RILANCIO


ORDINANZE REGIONE LAZIO

NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO: ULTERIORI RIAPERTURE DI ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI ED ECONOMICHE

L’ordinanza consente la ripresa di molte attività che erano ancora ferme (dalle strutture termali ai circoli ricreativi) e rende pubbliche le linee guida di molte strutture che riapriranno nei prossimi giorni, come i campeggi e altre attrezzature, i parchi tematici e di divertimento e i centri benessere

A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le ulteriori seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

stabilimenti termali e centri per il benessere fisico.

A decorrere dal 3 giugno 2020 sono inoltre consentiti:

a. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale e collettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).

b. l’attività di formazione professionale, per la parte pratica e di stage/tirocinio;

c. l’attività dei centri ricreativi e culturali.

A decorrere dal 15 giugno 2020 sono inoltre consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani.

Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura (allegate all’ordinanza).

Nuove Linee guida per la riapertura, allegate all’ordinanza, per:

–           ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)
–          SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA (scheda in corso di predisposizione nelle more della data di decorrenza consentita delle attività)

–          COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
–          ESERCIZI COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
–          CENTRI COMMERCIALI
–          UFFICI APERTI AL PUBBLICO
–          PISCINE
–          PALESTRE
–          MANUTENZIONE DEL VERDE
–          MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

–          STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE  ALL’ARIA APERTA
–          RIFUGI DI MONTAGNA
–          ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
–          NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
–          INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
–          FORMAZIONE PROFESSIONALE
–          PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
–          STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
–          PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)


Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;

b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

c. attività artigianali;

d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;

f. agenzie di viaggio.

2. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed allegate alla presente ordinanza.

3. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:

a. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;

b. l’attività nautica di diporto;

c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;

d. l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);

e. l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;

f. l’apicultura;

g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.

SCHEDE TECNICHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto
ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID – 19 n. 20/2020 “Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e
assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS – CoV -2” e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

Ordinanza Regione Lazio 19 maggio 2020

A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza (20 maggio 2020) sono consentite:

l’attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi).

b. l’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.

2. dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:

a. palestre e piscine;

b. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;

c. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).

3. A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:

a. le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;

b. le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante;

c. i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.

4. Le attività di cui alla presente ordinanza devono svolgersi nel rispetto:

a. dei contenuti delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, ovvero le Linee guida in corso di predisposizione per le attività a decorrenza differita;

b. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

c. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

5. Resta fermo che, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, cui si aggiungono, con la presente ordinanza, le attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari.


ORDINANZA SINDACALE

Con Ordinanza Sindacale del 30 maggio, sono stati stabiliti nuovi orari di apertura per le attività commerciali sull’intero territorio della città di Roma.

Sono esclusi dalla disciplina del provvedimento gli esercizi commerciali la cui utenza si concentra in particolari fasce orarie, quali i laboratori di prodotti alimentari (ad esempio gelaterie, pizzerie al taglio, pasticcerie, rosticcerie), i negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici. Stesso dicasi per acconciatori ed estetisti, i cui clienti restano più a lungo all’interno del negozio e necessitano quindi di orari prolungati, e per le attività di autoriparazione come le autofficine (meccanici, elettrauto, carrozzieri, gommisti), e le concessionarie auto con laboratorio di riparazione e assistenza, anche al fine di supportare in questa fase la possibilità di utilizzo di mezzi privati per effettuare gli spostamenti per lavoro o altra necessità.

Continuano a non essere sottoposti al provvedimento anche il commercio su aree pubbliche, le edicole, le tabaccherie, farmacie e parafarmacie, gli esercizi all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, oltre a qualunque altra attività non espressamente menzionata.

Le altre attività – raggruppate per tipologia – seguiranno tre diverse fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato:

•        F1: raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori. Potranno decidere fra due opzioni: F1A (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00) ed F1B (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura non prima delle ore 19.00).

•        F2: comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00.

•        F3: costituita da esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo tra le 10.00 e le 11.00 – chiusura non prima delle ore 19.00.

Le disposizioni dell’Ordinanza valgono anche per gli esercizi commerciali e artigianali inseriti nei Centri Commerciali. Le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie potranno scegliere discrezionalmente tra gli orari della fascia F2 e quelli della fascia F3.

Quanto alla giornata di domenica e ai festivi, l’eventuale orario di apertura al pubblico non è assoggettato alle fasce sopra menzionate ma alla normativa regionale e statale di riferimento.

Per gli esercizi commerciali che svolgono attività mista – settore alimentare e non alimentare – sarà possibile scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte, relativamente ai titoli posseduti. Vale l’obbligo di esporre, in maniera tale da essere visibili anche all’esterno del locale, il codice scelto o assegnato (F1A, F1B, F2, F3) nonché il relativo orario di esercizio.



Circolare del capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno ai prefetti del 2 maggio 2020.

E’ stata inviata ai prefetti ed è disponibile online la circolare contenente le azioni operative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPcm) 26 aprile 2020 su contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’obiettivo del nuovo quadro di regole, spiega il documento, è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.


E’ stata emanata l’Ordinanza della Regione Lazio che disciplina la fase 2 legata all’emergenza Covid.

Il testo e le misure indicate hanno lo scopo di consentire una graduale ripresa delle attività, garantendo sicurezza per i cittadini. 

Di seguito il testo dell’ordinanza, nella parte relativa alle misure da applicare. 

Allo scopo di consentire che lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità di cui all’art. 8 al decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 siano svolte nel pieno rispetto di ogni misura per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, la riattivazione delle stesse è subordinata all’adozione del Piano regionale territoriale ed alla comunicazione attestante l’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel citato Piano che, il gestore della struttura, deve effettuare sia al Comune presso il quale insiste la medesima, sia all’ Azienda sanitaria locale di riferimento.    

2. Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività:

per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili.

nell’ambito delle attività di cantieristica navale, la “consegna di magazzino”, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o comunque finalizzate alla consegna.

lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro;

nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l’attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori

la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;

l’attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

3.Le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma osservano le seguenti misure:

rilevazione della temperatura agli ingressi;

obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti;

chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti in gestione ai singoli operatori (magazzini e/o stand interni ed esterni). 

4.Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività:

l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;

l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Per ulteriori specifiche, consultare le FAQ. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.

entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza. 

Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. 

La presente ordinanza avrà validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

Crowfunding per il progetto del Melograno SOS MAMMA

https://www.eppela.com/it/projects/28084-sos-mamma


SOS Mamma è un supporto telefonico gratuito per le  mamme che stanno partorendo o hanno appena partorito. Tredici operatrici della nascita del Melograno (ostetriche, psicologhe, ginecologa) sono disponibili, sette giorni su sette, per accogliere ogni dubbio e offrire informazioni e suggerimenti su tutto ciò che riguarda la gravidanza, il travaglio e parto, il puerperio e l’allattamento, le cure del neonato, il sonno, il pianto.

La presenza di più figure professionali consente alle mamme e ai papà di poter scegliere il tipo di supporto di cui si sente maggior necessità: sanitario o psicologico.

È anche uno Spazio di incontro on-line dedicato all’allattamento attivo da marzo 2020.
Vorremmo che SOS Mamma fosse anche Il Salotto delle mamme, uno spazio virtuale accogliente come un angolo della propria casa, dove mamme con bambini da 0 a 12 mesi possano incontrarsi una volta a settimana per chiacchierare con altre mamme, per raccontare ciò che stanno vivendo o per ascoltare le storie di altre. Sarà presente un’operatrice per organizzare gli appuntamenti, facilitare lo scambio e la comunicazione, rispondere a curiosità e domande. 

I fondi che raccoglieremo grazie al contributo consentiranno di:

  • proseguire il progetto SOS Mamma fino a dicembre 2020  
  • sostenere il costo delle operatrici che gestiscono i servizi 
  • attivare il Salotto delle mamme 
  • pubblicizzare il progetto 
  • abbonarci alle piattaforme necessarie per realizzare gruppi online

Linee di indirizzo per la riapertura

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

• RISTORAZIONE

• ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)

• STRUTTURE RICETTIVE

• SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)

• COMMERCIO AL DETTAGLIO

• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

• UFFICI APERTI AL PUBBLICO

• PISCINE

• PALESTRE

• MANUTENZIONE DEL VERDE

• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente redatte saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

SCHEDE TECNICHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente:

nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”,

e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

1.000.000 di euro dalla Regione Lazio per sostenere l’affitto dei teatri privati

La Regione Lazio, prima in Italia, ha predisposto uno stanziamento straordinario di 1 milione di euro finalizzato a garantire un sostegno economico ai teatri privati del territorio contribuendo al pagamento dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

L’Avviso pubblico è online da oggi sul sito www.laziocrea.it e sosterrà il 40% dell’affitto complessivo.

Le domande vanno presentate entro l’8 giugno 2020.

Potranno accedere alla misura tutti i soggetti privati titolari di contratto di locazione di un immobile destinato ad attività di teatro e situato nel territorio della Regione Lazio, in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo, che abbiano svolto documentata attività professionistica di spettacolo da almeno un anno, con almeno 120 giornate di spettacolo per il territorio di Roma Capitale e 60 per i teatri situati nei restanti comuni della regione e che, al 31 dicembre 2019, fossero in regola con il pagamento del canone di locazione.

È necessario, inoltre, dichiarare se, per i mesi oggetto dell’avviso, si siano ottenuti ulteriori contributi o se sia intervenuta una rinegoziazione del contratto di locazione.

E’ ONLINE L’AVVISO PUBBLICO – FONDO EMERGENZA COVID 2020 SPETTACOLO

20 milioni di euro a sostegno delle realtà delle arti performative che non hanno ricevuto contributi provenienti dal FUS nel 2019

Le risorse verranno ripartite in parti uguali per ciascun beneficiario e verranno devolute ai soggetti che presenteranno domanda nel rispetto di quattro requisiti: 

  1. prevedere nello statuto o nell’atto costitutivo lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo; 
  2. avere sede legale in Italia; 
  3. non aver ricevuto nel 2019 contributi dal FUS; 
  4. aver svolto tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo di 15 rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno 45 giornate lavorative, ovvero,  in alternativa aver  ospitato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di 10 rappresentazioni essendo  in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 16 DEL 25 MAGGIO 2020

Le credenziali di accesso alla piattaforma Fusonline saranno rilasciate al momento della registrazione nella piattaforma medesima mentre, per quegli organismi che avessero già inoltrato precedenti domande utilizzando la piattaforma Fusonline, le credenziali di accesso resteranno le stesse già in loro possesso.

L’help-on-line fornirà la necessaria assistenza tecnica

Questo stanziamento fornisce una prima risposta alle esigenze di tante piccole realtà che operano nei settori del teatro, della musica, della danza, del circo prive del sostegno statale e pertanto sottoposte a maggiori incertezze in questo momento di emergenza.
Le domande potranno essere presentate utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma on-line dalla Direzione Generale Spettacolo.
 

Accedi alla piattaforma telematica per la presentazione delle domande Fondo Emergenza Covid19

Rep. n. 624 – AVVISO PUBBLICO FONDO EMERGENZA COVID 2020 SPETTACOLO-signed.pdf

Per ulteriori informazioni:

Info Teatro: sara.anglani@beniculturali.it
Info Musica: patrizia.pasqualoni@beniculturali.it
Info Danza: patrizia.meloni@beniculturali.it
Info Circo: stefano.zuccarello-01@beniculturali.it
Segreteria: doriana.lipari@beniculturali.it – tel. 06/67233433
FUS online: https://www.dos.beniculturali.it/login.php

IL VENTRILOCO NUMERO 11 – EDIZIONE WEB

Il Ventriloco nasce dalla volontà di dare una voce a Trastevere attraverso uno spazio che esalti e promuova l’idea di una società eterogenea e allo stesso tempo coesa.


Attraverso approfondimenti, interviste, racconti, illustrazioni, fumetti, giochi, pagine in lingua inglese e grazie ai contributi di tutte le realtà presenti e attive nel nostro rione, Il Ventriloco informa sulla vita sociale, politica, sportiva, artistica e culturale di Trastevere.

La rivista solitamente è distribuita gratuitamente nelle edicole, nei locali, nei negozi e nei luoghi più significativi del rione, supportata dal sito web e dai social network.

Le regole per il distanziamento sociale e l’isolamento casalingo impediscono di portare la rivista nelle strade nelle piazze e nei vicoli del rione.

Per questo, il numero di primavera 2020 e tutti i suoi contenuti sono on line sul sito www.ilventriloco.it.

Il tema del Numero 11 è la NOTTE e si apre con il solito editoriale dal passato, in cui le voci dei poeti popolari romani introducono gli argomenti della rivista. La notte fa parte di noi e tutti i giorni ci facciamo i conti. In questo numero il tema è affrontato, come sempre, in maniera molto ampia e libera, a tratti leggera, a tratti meno. Dalle indagini su quel che sta diventando la notte trasteverina nell’opinione pubblica alla nuova rubrica di Voci dal carcere di Regina Coeli, il luogo buio per eccellenza. Dall’intervista a un lavoratore notturno alla poesia di chi prevede il calare di un’oscura notte su Trastevere

La comunità trasteverina è grande ed è amica. Così, in questo numero web convergono le forze del Ventriloco insieme a quelle degli illustratori di via Bertani (Picaro Spazio Creativo, Karma Factory e Officina B5); degli autori fra cui, ne citiamo solo alcuni, Gianfranco Franchi, Emanuele Kraushaar di Tic edizioni e Adelaide Sicuro; e ancora il Teatro Argot e il Teatro Trastevere che faranno degli speciali podcast per i racconti e le poesie, da seguire sul canale YOUTUBE del Ventriloco; insieme a Checco er Carettiere, alla Gusteria e ad Andrea Bultrini Official che continuano a fornire consigli culinari ai nostri lettori; insieme a tutte le piccole attività che ci sostengono e che, nonostante il momento di difficoltà, vogliono ancora, se non di più, Il Ventriloco nel nostro rione.

Tutti insieme, e con il patrocinio di alcune istituzioni fra cui Regione Lazio e Biblioteche di Roma, la Rivista di Trastevere non resta a casa e decide di uscire lo stesso. Non, questa volta, nelle vie e nelle piazze del rione, ma sui vostri smartphone e computer, con il solito augurio di poterci presto rivedere faccia a faccia, abbracciare e, perché no, litigare davvero.