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PROVVEDIMENTI FASE 2

DPCM


DL RILANCIO


ORDINANZE REGIONE LAZIO

NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO: ULTERIORI RIAPERTURE DI ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI ED ECONOMICHE

L’ordinanza consente la ripresa di molte attività che erano ancora ferme (dalle strutture termali ai circoli ricreativi) e rende pubbliche le linee guida di molte strutture che riapriranno nei prossimi giorni, come i campeggi e altre attrezzature, i parchi tematici e di divertimento e i centri benessere

A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le ulteriori seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

stabilimenti termali e centri per il benessere fisico.

A decorrere dal 3 giugno 2020 sono inoltre consentiti:

a. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale e collettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).

b. l’attività di formazione professionale, per la parte pratica e di stage/tirocinio;

c. l’attività dei centri ricreativi e culturali.

A decorrere dal 15 giugno 2020 sono inoltre consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani.

Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura (allegate all’ordinanza).

Nuove Linee guida per la riapertura, allegate all’ordinanza, per:

–           ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)
–          SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA (scheda in corso di predisposizione nelle more della data di decorrenza consentita delle attività)

–          COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
–          ESERCIZI COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
–          CENTRI COMMERCIALI
–          UFFICI APERTI AL PUBBLICO
–          PISCINE
–          PALESTRE
–          MANUTENZIONE DEL VERDE
–          MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

–          STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE  ALL’ARIA APERTA
–          RIFUGI DI MONTAGNA
–          ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
–          NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
–          INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
–          FORMAZIONE PROFESSIONALE
–          PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
–          STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
–          PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)


Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;

b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

c. attività artigianali;

d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;

f. agenzie di viaggio.

2. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed allegate alla presente ordinanza.

3. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:

a. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;

b. l’attività nautica di diporto;

c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;

d. l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);

e. l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;

f. l’apicultura;

g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.

SCHEDE TECNICHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto
ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID – 19 n. 20/2020 “Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e
assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS – CoV -2” e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

Ordinanza Regione Lazio 19 maggio 2020

A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza (20 maggio 2020) sono consentite:

l’attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi).

b. l’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.

2. dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:

a. palestre e piscine;

b. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;

c. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).

3. A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:

a. le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;

b. le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante;

c. i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.

4. Le attività di cui alla presente ordinanza devono svolgersi nel rispetto:

a. dei contenuti delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, ovvero le Linee guida in corso di predisposizione per le attività a decorrenza differita;

b. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

c. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

5. Resta fermo che, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, cui si aggiungono, con la presente ordinanza, le attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari.


ORDINANZA SINDACALE

Con Ordinanza Sindacale del 30 maggio, sono stati stabiliti nuovi orari di apertura per le attività commerciali sull’intero territorio della città di Roma.

Sono esclusi dalla disciplina del provvedimento gli esercizi commerciali la cui utenza si concentra in particolari fasce orarie, quali i laboratori di prodotti alimentari (ad esempio gelaterie, pizzerie al taglio, pasticcerie, rosticcerie), i negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici. Stesso dicasi per acconciatori ed estetisti, i cui clienti restano più a lungo all’interno del negozio e necessitano quindi di orari prolungati, e per le attività di autoriparazione come le autofficine (meccanici, elettrauto, carrozzieri, gommisti), e le concessionarie auto con laboratorio di riparazione e assistenza, anche al fine di supportare in questa fase la possibilità di utilizzo di mezzi privati per effettuare gli spostamenti per lavoro o altra necessità.

Continuano a non essere sottoposti al provvedimento anche il commercio su aree pubbliche, le edicole, le tabaccherie, farmacie e parafarmacie, gli esercizi all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, oltre a qualunque altra attività non espressamente menzionata.

Le altre attività – raggruppate per tipologia – seguiranno tre diverse fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato:

•        F1: raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori. Potranno decidere fra due opzioni: F1A (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00) ed F1B (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura non prima delle ore 19.00).

•        F2: comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00.

•        F3: costituita da esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo tra le 10.00 e le 11.00 – chiusura non prima delle ore 19.00.

Le disposizioni dell’Ordinanza valgono anche per gli esercizi commerciali e artigianali inseriti nei Centri Commerciali. Le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie potranno scegliere discrezionalmente tra gli orari della fascia F2 e quelli della fascia F3.

Quanto alla giornata di domenica e ai festivi, l’eventuale orario di apertura al pubblico non è assoggettato alle fasce sopra menzionate ma alla normativa regionale e statale di riferimento.

Per gli esercizi commerciali che svolgono attività mista – settore alimentare e non alimentare – sarà possibile scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte, relativamente ai titoli posseduti. Vale l’obbligo di esporre, in maniera tale da essere visibili anche all’esterno del locale, il codice scelto o assegnato (F1A, F1B, F2, F3) nonché il relativo orario di esercizio.



Circolare del capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno ai prefetti del 2 maggio 2020.

E’ stata inviata ai prefetti ed è disponibile online la circolare contenente le azioni operative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPcm) 26 aprile 2020 su contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’obiettivo del nuovo quadro di regole, spiega il documento, è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.


E’ stata emanata l’Ordinanza della Regione Lazio che disciplina la fase 2 legata all’emergenza Covid.

Il testo e le misure indicate hanno lo scopo di consentire una graduale ripresa delle attività, garantendo sicurezza per i cittadini. 

Di seguito il testo dell’ordinanza, nella parte relativa alle misure da applicare. 

Allo scopo di consentire che lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità di cui all’art. 8 al decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 siano svolte nel pieno rispetto di ogni misura per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, la riattivazione delle stesse è subordinata all’adozione del Piano regionale territoriale ed alla comunicazione attestante l’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel citato Piano che, il gestore della struttura, deve effettuare sia al Comune presso il quale insiste la medesima, sia all’ Azienda sanitaria locale di riferimento.    

2. Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività:

per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili.

nell’ambito delle attività di cantieristica navale, la “consegna di magazzino”, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o comunque finalizzate alla consegna.

lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro;

nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l’attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori

la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;

l’attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

3.Le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma osservano le seguenti misure:

rilevazione della temperatura agli ingressi;

obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti;

chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti in gestione ai singoli operatori (magazzini e/o stand interni ed esterni). 

4.Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività:

l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;

l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Per ulteriori specifiche, consultare le FAQ. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.

entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza. 

Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. 

La presente ordinanza avrà validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

Linee di indirizzo per la riapertura

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

• RISTORAZIONE

• ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)

• STRUTTURE RICETTIVE

• SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)

• COMMERCIO AL DETTAGLIO

• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

• UFFICI APERTI AL PUBBLICO

• PISCINE

• PALESTRE

• MANUTENZIONE DEL VERDE

• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente redatte saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

SCHEDE TECNICHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente:

nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”,

e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

1.000.000 di euro dalla Regione Lazio per sostenere l’affitto dei teatri privati

La Regione Lazio, prima in Italia, ha predisposto uno stanziamento straordinario di 1 milione di euro finalizzato a garantire un sostegno economico ai teatri privati del territorio contribuendo al pagamento dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

L’Avviso pubblico è online da oggi sul sito www.laziocrea.it e sosterrà il 40% dell’affitto complessivo.

Le domande vanno presentate entro l’8 giugno 2020.

Potranno accedere alla misura tutti i soggetti privati titolari di contratto di locazione di un immobile destinato ad attività di teatro e situato nel territorio della Regione Lazio, in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo, che abbiano svolto documentata attività professionistica di spettacolo da almeno un anno, con almeno 120 giornate di spettacolo per il territorio di Roma Capitale e 60 per i teatri situati nei restanti comuni della regione e che, al 31 dicembre 2019, fossero in regola con il pagamento del canone di locazione.

È necessario, inoltre, dichiarare se, per i mesi oggetto dell’avviso, si siano ottenuti ulteriori contributi o se sia intervenuta una rinegoziazione del contratto di locazione.

E’ ONLINE L’AVVISO PUBBLICO – FONDO EMERGENZA COVID 2020 SPETTACOLO

20 milioni di euro a sostegno delle realtà delle arti performative che non hanno ricevuto contributi provenienti dal FUS nel 2019

Le risorse verranno ripartite in parti uguali per ciascun beneficiario e verranno devolute ai soggetti che presenteranno domanda nel rispetto di quattro requisiti: 

  1. prevedere nello statuto o nell’atto costitutivo lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo; 
  2. avere sede legale in Italia; 
  3. non aver ricevuto nel 2019 contributi dal FUS; 
  4. aver svolto tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo di 15 rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno 45 giornate lavorative, ovvero,  in alternativa aver  ospitato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di 10 rappresentazioni essendo  in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 16 DEL 25 MAGGIO 2020

Le credenziali di accesso alla piattaforma Fusonline saranno rilasciate al momento della registrazione nella piattaforma medesima mentre, per quegli organismi che avessero già inoltrato precedenti domande utilizzando la piattaforma Fusonline, le credenziali di accesso resteranno le stesse già in loro possesso.

L’help-on-line fornirà la necessaria assistenza tecnica

Questo stanziamento fornisce una prima risposta alle esigenze di tante piccole realtà che operano nei settori del teatro, della musica, della danza, del circo prive del sostegno statale e pertanto sottoposte a maggiori incertezze in questo momento di emergenza.
Le domande potranno essere presentate utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma on-line dalla Direzione Generale Spettacolo.
 

Accedi alla piattaforma telematica per la presentazione delle domande Fondo Emergenza Covid19

Rep. n. 624 – AVVISO PUBBLICO FONDO EMERGENZA COVID 2020 SPETTACOLO-signed.pdf

Per ulteriori informazioni:

Info Teatro: sara.anglani@beniculturali.it
Info Musica: patrizia.pasqualoni@beniculturali.it
Info Danza: patrizia.meloni@beniculturali.it
Info Circo: stefano.zuccarello-01@beniculturali.it
Segreteria: doriana.lipari@beniculturali.it – tel. 06/67233433
FUS online: https://www.dos.beniculturali.it/login.php

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’AFFITTO 2020

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’AFFITTO 2020. RICHIESTE APERTE FINO AL 18 MAGGIO

Pubblicato l’avviso per il contributo straordinario all’affitto 2020.Richieste aperte fino al 18 maggio

A partire da Lunedì 27 aprile, in conformità ai requisiti indicati dall’Avviso, è possibile richiedere il Contributo Straordinario all’affitto 2020, destinato alle famiglie in difficoltà economica in seguito all’emergenza Coronavirus. Le domande per ottenere il contributo potranno essere presentate fino a lunedì 18 maggio 202 

L’Avviso pubblico è rivolto a quanti, in possesso dei requisiti di seguito indicati, abitano in alloggi, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata, condotti in locazione.

REQUISITI

Sono ammessi al contributo i richiedenti, che alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti: 

cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno. I titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro o di studio, nel Comune di Roma e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo;

titolarità di un contratto di locazione o di assegnazione in locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9). Per i contratti di gestori pubblici la titolarità è dimostrata dal regolare pagamento dei canoni;

mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (non inferiore a 38 mq. al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; vedi riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000 e s.m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di Roma. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;

non avere ottenuto per l’annualità 2020 indicata nell’avviso, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; 

reddito complessivo familiare pari o inferiore a € 28.000,00 lordi per l’anno 2019 e una RIDUZIONE SUPERIORE al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio 2020 – 31 maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo).

PRESENTAZIONE 

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente, a pena di inammissibilità, mediante il modello predisposto dal Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative in forma editabile, sulla piattaforma on-Line, oppure, in forma cartacea, da ritirare presso le edicole che sono indicate sullo stesso sito Web del Comune di Roma Capitale.

La domanda dovrà essere presentata a partire da lunedì 27 aprile 2020 ed entro e non oltre il termine del 18 maggio 2020 esclusivamente con le seguenti modalità:

on line, sul Portale di Roma Capitale, seguendo le istruzioni ivi riportate.

a mano, presso gli sportelli anagrafe dei Municipi, se si opta per il modello cartaceo di 4 pagine reperibile nelle edicole convenzionate.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

copia del documento di identità in corso di validità;

copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);

n. 3 ricevute di pagamento del canone mensile dell’anno 2020;

Fatta eccezione per la copia del documento d’identità, che deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda, in caso di impossibilità a produrre la copia del permesso di soggiorno e delle ricevute di pagamento, le stesse potranno essere inviate anche successivamente all’invio della domanda, ai fini dell’erogazione del contributo, presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione Politiche Abitative U.O. Assistenza Alloggiativa Ufficio Contributo Affitto, avendo cura di indicare il numero di  protocollo della domanda.

ATTENZIONE:

La procedura OnLine consente di completare l’invio della domanda solo se viene allegato anche il modello di autocertificazione precompilato prodotto dal programma. Nel caso non si possieda la stampante occorre pertanto premunirsi del modello di autocertificazione da compilare a mano, reperibile presso le edicole convenzionate o scaricabile dalla presente pagina

Le domande incomplete non saranno ritenute valide.

Le domande inviate precedentemente alla data del 27 aprile 2020 non sono valide e pertanto dovranno essere ripresentate seguendo le modalità sopra descritte.

Nella domanda i beneficiari dovranno indicare l’importo annuo del canone di affitto e riportare gli estremi della registrazione presso l’Ufficio del Registro. Nel caso di locazione di alloggio di proprietà di gestori pubblici non sono necessari gli estremi della registrazione e sarà sufficiente dichiarare che viene regolarmente pagato il canone.

CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo non potrà superare il 40% del costo di tre mensilità dell’anno 2020, nei limiti delle risorse disponibili.

Per chiarimenti o informazioni saranno a disposizione i seguenti contatti telefonici:

0667103958 – 0667106176 – 0667106153 – 06671072583 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Qui i link e tutte le informazioni:

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS575251


Traduzioni in cinese e in bengalese

La traduzione ha l’unico scopo di rendere comprensibile il testo ai cittadini di lingua cinese e bengalese. Domanda e autocertificazione vanno compilati in italiano.

Traduzione in cinese delle modalità e dei moduli per il bonus affitto

Traduzione in bengalese delle modalità e dei moduli per il bonus affitto

Chiarimenti su divieto di assembramento e spostamenti

E’ stata emanata una nuova circolare da parte del Ministero dell’Interno che chiarisce alcuni aspetti del divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche.

Ne riportiamo i passaggi più salienti:

In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti). Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Pubblichiamo in questa pagina i principali riferimenti normativi relativi all’emergenza COVID-19

La normativa

CURA ITALIA

DPCM

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i DECRETI-LEGGE dell’8 aprile 2020, n. 22 e 23 che riguardano:



Circolare del capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno ai prefetti del 2 maggio 2020

E’ stata inviata ai prefetti ed è disponibile online la circolare contenente le azioni operative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPcm) 26 aprile 2020 su contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’obiettivo del nuovo quadro di regole, spiega il documento, è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.

Ordinanze Ministero della Salute

Ordinanze Regione Lazio

Regione Lazio, Pronto cassa Fondo piccolo Credito

È stato approvato dalla Regione Lazio l’avviso pubblico che mette a disposizione oltre 50 milioni di euro per la liquidità di imprese e professionisti colpiti dall’emergenza COVID-19.

Viene offerto un finanziamento di 10.000 euro a tasso zero e restituibili in 5 anni con prima rata dopo 1 anno dall’erogazione. La procedura è molto semplificata per consentire di ottenere in pochi giorni le somme.

LA PROCEDURA:

Da oggi 10 aprile alle ore 10.00 su www.farelazio.it  si potranno cominciare a caricare le domande, che andranno poi confermate a partire dalle ore 10.00 del 20 aprile, sempre online sullo stesso sito, inviando la domanda e la documentazione precaricata.

Qui una presentazione preparata dalla Consigliera Regionale Marta Leonori per illustrare la misura: http://www.martaleonori.it/wp-content/uploads/2020/04/Misure-a-sostegno-delleconomia-regionale_DEF-03.04.2020_m2-1.pdf?fbclid=IwAR0zyknHsI3wH8dcdBfzAR_UZxwpGDgavxq4cM7f8U-qVMocfLPULxFtTLk


E’ stata emanata l’Ordinanza della Regione Lazio che disciplina la fase 2 legata all’emergenza Covid.

Il testo e le misure indicate hanno lo scopo di consentire una graduale ripresa delle attività, garantendo sicurezza per i cittadini. 

Di seguito il testo dell’ordinanza, nella parte relativa alle misure da applicare. 

Allo scopo di consentire che lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità di cui all’art. 8 al decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 siano svolte nel pieno rispetto di ogni misura per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, la riattivazione delle stesse è subordinata all’adozione del Piano regionale territoriale ed alla comunicazione attestante l’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel citato Piano che, il gestore della struttura, deve effettuare sia al Comune presso il quale insiste la medesima, sia all’ Azienda sanitaria locale di riferimento.    

2. Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività:

per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili.

nell’ambito delle attività di cantieristica navale, la “consegna di magazzino”, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o comunque finalizzate alla consegna.

lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro;

nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l’attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori

la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;

l’attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

3.Le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma osservano le seguenti misure:

rilevazione della temperatura agli ingressi;

obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti;

chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti in gestione ai singoli operatori (magazzini e/o stand interni ed esterni). 

4.Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività:

l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;

l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Per ulteriori specifiche, consultare le FAQ. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.

entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza. 

Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. 

La presente ordinanza avrà validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.


Nomos Centro Studi Parlamentari ha realizzato un documento contenente tutte le disposizioni nazionali e regionali (in vigore e adottate in precedenza) che riguardano il COVID-19. Il testo è aggiornato al 3 aprile 2020, ricordiamo che il DPCM del 4 Aprile ha prolungato alla data del 13 aprile quanto già previsto.

Task Force

Con DPCM del 10 aprile, è stato istituito il Comitato di esperti in materia economica e sociale


Il Comitato ha “il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive,”


Il Comitato è presieduto dal Vittorio COLAO, ed è composto dai seguenti membri:

Elisabetta CAMUSSI
Professoressa di Psicologia sociale, Università degli Studi di Milano “Bicocca”
Roberto CINGOLANI
Responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo, già Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
Riccardo CRISTADORO
Consigliere economico del Presidente del Consiglio – Senior Director del Dipartimento economia e statistica, Banca d’Italia
Giuseppe FALCO
Amministratore Delegato per il Sistema Italia-Grecia-Turchia e Senior Partner & Managing Director di The Boston Consulting Group (BCG)
Franco FOCARETA
Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”
Enrico GIOVANNINI
Professore di Statistica economica, Università di Roma “Tor Vergata”
Giovanni GORNO TEMPINI
Presidente di Cassa Depositi e Prestiti
Giampiero GRIFFO
Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
Filomena MAGGINO
Consigliera del Presidente del Consiglio per il benessere equo e sostenibile e la statistica – Professoressa di Statistica sociale, Università di Roma “La Sapienza”
Mariana MAZZUCATO
Consigliera economica del Presidente del Consiglio – Director and Founder, Institute for Innovation and Public Purpose, University College London
Enrico MORETTI
Professor of Economics at the University of California, Berkeley
Riccardo RANALLI
Dottore commercialista e revisore contabile
Marino REGINI
Professore emerito di Sociologia economica, Università Statale di Milano
Raffaella SADUN
Professor of Business Administration, Harvard Business School
Stefano SIMONTACCHI
Avvocato, Presidente BonelliErede, Presidente Fondazione Buzzi
Fabrizio STARACE
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Modena – Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)