E’ disponibile la nuova procedura per le domande per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, per i figli fino a 12 anni, come previsto dal decreto Rilancio (Messaggio inps n. 2350 del 5 giugno).
Possono fare richiesta:
coloro che non hanno fatto domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro (ovvero di 2.000 euro, per il personale di strutture sanitarie forze di polizia e di soccorso)
coloro che abbiano già richiesto i 600 euro (ovvero i 1.000 euro per le categorie previste) onde ottenere l’integrazione di ulteriori 600 euro (o 1000 )
Possono accedere alla misura:
dipendenti del settore privato;
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
autonomi iscritti all’INPS;
autonomi iscritti alle casse professionali.
I bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020 (ad esempio, in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare).
il bonus è alternativo alla fruizione del congedo straordinario per COVID 19 (anch’esso ampliato a 30 giorni dal decreto Rilancio) inoltre, con riferimento all’altro genitore, si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.
il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido,
Possono altresì accedere alla misura i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico COVID, appartenenti alle seguenti categorie:
medici;
infermieri;
tecnici di laboratorio biomedico;
tecnici di radiologia medica;
operatori sociosanitari;
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In tali casi, i bonus sono riconosciuti dall’INPS nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per nucleo familiare. Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori, che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l’importo fino ad un massimo di 1.000 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda potrà essere erogato l’importo residuo.
Documentazione
Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.
Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:
Centri e attività diurne (L);
Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
Ludoteche (L1);
Centri di aggregazione sociale (LA2);
Centri per le famiglie (LA3);
Centri diurni di protezione sociale (LA4);
Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
Asilo Nido (LB1);
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).
Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.
A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.
Qualora si richieda l’accredito su un IBAN dell’Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la documentazione come indicato nel messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020.
In fase di acquisizione della domanda se l’importo richiesto è eccedente i 1.000 euro e la modalità scelta è il bonifico domiciliato, la procedura non consente di proseguire. È necessario indicare, in tal caso, un IBAN oppure ridurre l’importo richiesto ed eventualmente fare un’altra nuova domanda.
Modalità di compilazione e presentazione della domanda
Sono tre le modalità previste per presentare la domanda
- Procedura online sul sito INPS
L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito http://www.inps.it al seguente indirizzo: sezione “Servizi online”> “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate >“Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.
Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS. Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:
richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:
– sito internet http://www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
– Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06
164164 (a pagamento da rete mobile);
richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).
- Procedura tramite il contact center multicanale
La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.
Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, al riguardo, in deroga a quanto già previsto, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica.